Di Angelo Frigerio

San Martino Buon Albergo (Vr) – In merito alla richiesta di Eurospin di un “contributo economico del 3%” a causa dell’impatto del conflitto Usa-Iran sui costi di trasporto (leggi qui), riporto alcune considerazioni. Il D.Lgs 198/21 vieta modifiche unilaterali retroattive o imposte senza accordo su elementi essenziali (prezzo, condizioni di fornitura). L’art. 4, comma 1, lett. c) vieta espressamente “le modifiche unilaterali, da parte dell’acquirente, delle condizioni di un contratto di cessione relative alla frequenza, al metodo, al luogo, al calendario o al volume della fornitura o alla consegna dei prodotti agricoli e alimentari, nonché agli standard qualitativi, ai termini di pagamento o ai prezzi”. Nella lettera di Eurospin si parla di una rinegoziazione immediata e di una firma “per accettazione” che potrebbe lasciar intendere una imposizione di fatto. Inoltre l’art. 4, comma 2, lett. a) vieta i pagamenti che non corrispondono a una prestazione effettiva del distributore. Il contributo del 3% servirebbe a coprire costi interni di logistica/trasporto che però non sarebbero collegati a un servizio reso al fornitore. A questo punto ci si pone la domanda: “E’ una pratica sleale?”.

La redazione ha contattato Eurospin che non ha rilasciato dichiarazioni.