Dal 27 settembre è applicabile la direttiva Ue 2024/825 contro dichiarazioni vaghe o non dimostrabili. Per cosmetici e prodotti home care cambiano le regole su packaging e comunicazione.

Eleonora Davi

 

Dire “green”, “eco”, “sostenibile” o “rispettoso dell’ambiente” non basta più. Dal 27 settembre 2026 è pienamente operativa in tutti i Paesi dell’Unione Europea la Direttiva (Ue) 2024/825 ‘Empowering Consumers for the Green Transition’ (ECGT), recepita in Italia con il Dlgs 30/2026, che introduce nuove regole sulla comunicazione ambientale con l’obiettivo di contrastare il greenwashing e aumentare la trasparenza nei confronti dei consumatori. Le modifiche al Codice del consumo riguardano, in particolare, i rapporti tra imprese e consumatori finali (b2c), non quelli tra imprese (b2b). Le nuove disposizioni interessano da vicino anche i comparti cosmetico e home care, dove la sostenibilità è sempre più presente nella comunicazione di prodotto. Le regole coinvolgono confezioni, etichette, nomi commerciali, pubblicità, siti e-commerce e materiali promozionali. Anche immagini, colori e simboli possono essere valutati se, nel contesto complessivo, inducono il consumatore a credere che un prodotto o un marchio abbia un impatto ambientale positivo o ridotto.

Il principio alla base della normativa è che ogni beneficio ambientale dichiarato debba essere dimostrabile. Claim generici come “eco-friendly”, “green” o “biodegradabile” non possono essere utilizzati senza adeguati riscontri. Le dichiarazioni devono essere precise, documentabili e non fuorvianti, mentre le etichette di sostenibilità devono basarsi su sistemi di certificazione credibili e verificati in modo indipendente o istituiti da autorità pubbliche. Anche i riferimenti a una “performance ambientale eccellente” richiedono basi adeguate, come la conformità all’Ecolabel Ue o ad altri sistemi di etichettatura ecologica di tipo I riconosciuti. Non è inoltre consentito presentare come distintivo un requisito ambientale già imposto dalla legge.

Un altro aspetto riguarda l’attribuzione dei benefici: non è possibile estendere all’intero prodotto o all’azienda una caratteristica positiva riferibile soltanto a una componente, a una fase del processo produttivo o a un aspetto specifico. Comunicare, per esempio, la percentuale di plastica riciclata contenuta in un flacone è diverso dal definire genericamente “sostenibile” l’intero cosmetico. Restano consentiti termini come “organic” e “bio”, nel rispetto delle disposizioni specifiche sulla produzione biologica. La dicitura “vegan”, invece, non costituisce automaticamente claim ambientale: la valutazione dipende dal contesto e dal messaggio trasmesso al consumatore.

Particolare attenzione è riservata alla neutralità climatica. Le dichiarazioni secondo cui un prodotto avrebbe un impatto ambientale neutro o positivo non possono basarsi esclusivamente sulla compensazione delle emissioni tramite crediti di carbonio o progetti esterni alla catena del valore. Anche gli obiettivi futuri, come il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030, devono essere sostenuti da un piano concreto, obiettivi misurabili e verifiche periodiche indipendenti.

Per orientare gli operatori, il Mimit ha pubblicato una circolare il 27 agosto 2026, seguita dalle FAQ ministeriali, mentre la Commissione europea ha diffuso le proprie risposte alle domande più frequenti. Le indicazioni riguardano anche la gestione dei prodotti già fabbricati o confezionati prima del 27 settembre, comprese le scorte di imballaggi ed etichette. Per questi casi è previsto un approccio graduale e proporzionato, orientato alla conformità: gli operatori devono adottare misure ragionevoli per correggere le informazioni non conformi e informare correttamente i consumatori. L’orizzonte indicativo per l’esaurimento delle scorte è di circa sei mesi, tenendo conto delle specificità dei cicli produttivi. Diventa quindi importante verificare i claim già utilizzati, raccogliere le evidenze a supporto e coordinare le attività di marketing, regulatory e packaging. La sostenibilità resta un elemento da comunicare, ma richiede un approccio più rigoroso: meno dichiarazioni generiche, più dati verificabili e informazioni circostanziate.