Milano – Dal 27 settembre 2026 è operativo il nuovo sistema di tutela contro il greenwashing, introdotto dal recepimento della direttiva Ue 2024/825. Le modifiche al Codice del consumo riguardano, in particolare, le asserzioni ambientali vaghe, generiche o non verificabili e le etichette di sostenibilità prive di adeguati riscontri. Claim come ‘eco-friendly’ o ‘carbon neutral’, se non accompagnati da indicazioni chiare e prove circostanziate, possono quindi configurare una pratica commerciale scorretta.
A fornire indicazioni agli operatori sono il documento Questions & answers pubblicato dalla Commissione europea a settembre 2026 e la circolare del Mimit del 27 agosto. La nuova disciplina si applica ai rapporti tra imprese e consumatori finali (b2c), mentre non riguarda i rapporti b2b.
Particolare attenzione è dedicata alle dichiarazioni sulla neutralità climatica. Le asserzioni basate sulla compensazione delle emissioni (offsetting) realizzata al di fuori della catena del valore del prodotto sono vietate, salvo che siano fondate sull’impatto dell’intero ciclo di vita. Anche i generici riferimenti a una ‘performance ambientale eccellente’ devono essere dimostrabili, ad esempio attraverso la conformità all’Ecolabel Ue, a sistemi di etichettatura ecologica di tipo I riconosciuti negli Stati membri o a specifici requisiti previsti dalla normativa europea.
Restano invece consentiti i termini ‘organic’ e ‘bio’ nel rispetto delle disposizioni specifiche sulla produzione biologica. ‘Vegan’ e ‘vegetarian’ non sono automaticamente considerati claim ambientali: la valutazione dipende dal modo in cui vengono comunicati e dalla percezione che possono generare nel consumatore.
Un nodo rilevante riguarda i prodotti già immessi sul mercato prima del 27 settembre. Il Mimit indica un approccio iniziale orientato alla conformità più che alla sanzione. Per i prodotti durevoli, purché sia dimostrata la precedente immissione in commercio, l’adeguamento delle confezioni può avvenire entro un periodo ragionevole, indicato in circa sei mesi, a condizione che dal 27 settembre siano adottate misure per assicurare il rispetto delle nuove regole. Per i prodotti deperibili, invece, i tempi di esaurimento delle scorte sono generalmente più brevi.