La burocrazia è come la tela di un ragno. Più cerchi di liberartene e più ti ci trovi ingarbugliato. La questione è questa. Il 19 maggio 2020 viene pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legge n. 34, contenente misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Secondo l’Art. 124 del documento, per il contenimento di tale epidemia, le cessioni dei beni riportati al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, ‘sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta’. Tra questi beni, la maggior parte prettamente medici (come ventilatori polmonari, tubi endotracheali, caschi e maschere per ventilazione), compaiono anche i detergenti disinfettanti per mani. Ed ecco subito una prima difficoltà interpretativa.

L’Istituto superiore della Sanità, sul sito del Centro nazionale sostanze chimiche, pubblica le definizioni di detergenti e di disinfettanti, ma non usa mai i due termini insieme. E’ del 30 maggio, poi, la circolare n.12 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), in cui si trovano indicazioni che dovrebbero risolvere alcuni ‘dubbi interpretativi’ proprio sull’Art.124 del Dl 34/2020. Si specifica che l’esenzione è valida esclusivamente per i beni espressamente nominati nel comma 1 dell’Art. 124 e si allega una tabella con i rispettivi codici doganali. Alla voce ‘detergenti disinfettanti per mani’ corrisponderebbero i Taric 3401, che includono “Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti”.

Nel frattempo alcune società iniziano a vendere i propri saponi comuni con prezzi esenti Iva, che diventano più concorrenziali sul mercato. Ci sono però realtà che non sono convinte dell’interpretazione data dall’Adm, perché i saponi non erano inclusi nell’elenco dell’Art 124. Una discrepanza che genera confusione e preoccupazione nelle aziende. Che non sono certe di poter beneficiare del provvedimento e temono il rischio di incorrere in una denuncia penale per evasione di Iva.

Abbiamo dunque chiesto un parere a Cosmetica Italia, che ha risposto al nostro appello con un commento. “Anche Cosmetica Italia si è inserita nel dibattito, con l’obiettivo di non dare spazio a interpretazioni e comportamenti disomogenei nell’applicazione dell’aliquota Iva rispetto al medesimo prodotto ed evitare casi di errata fatturazione. Rispetto alla specifica questione dei ‘detergenti disinfettanti per mani’ – particolarmente cara al nostro settore – si ritiene che la norma si riferisca distintamente sia ai detergenti (saponi) che ai disinfettanti per mani, non esistendo di fatto sul mercato un prodotto che possa essere definito al tempo stesso detergente e disinfettate. I detergenti mani sono, infatti, classificati come cosmetici in base al Regolamento europeo 1223/2009 e non possono vantare azioni disinfettanti; classificazione che non può riguardare i prodotti disinfettanti. A conferma dell’assenza di prodotti che vantino in contemporanea le suddette funzioni, l’Adm ha incluso i codici Taric sia dei detergenti (saponi) che dei disinfettanti”.

Ma l’associazione di rappresentanza del settore nazionale cosmetico non si ferma qui e solleva un’interessante obiezione: “Si ritiene che anche gel e soluzioni idroalcoliche detergenti igienizzanti non disinfettanti, attualmente non incluse tra i codici Taric segnalati e quindi esclusi dalle agevolazioni, andrebbero ricompresi tra i ‘detergenti disinfettanti per mani’”. Per questo, prosegue Cosmetica Italia: “L’industria cosmetica, attraverso Confindustria, pone questi quesiti all’Agenzia delle entrate, per un chiarimento definitivo sul campo di applicazione dell’Art. 124”.